00 08/09/2008 21:32

Roma, 8 set. - (Adnkronos) - Non sarà più sufficiente dotare di guinzaglio e museruola gli 'accompagnatori' di fido. I padroni di cani dovranno, infatti, verificare pure la 'stazza fisica' del tutore del loro amico a quattro zampe, specie se quest'ultimo è di grossa taglia. Lo sottolinea la Cassazione, ricordando che il padrone di fido, in caso di incidente, se non si è curato di controllare "l'adeguatezza fisica della persona affidataria rispetto alla forza fisica e alla reazione dell'animale", è chiamato a rispondere penalmente dei danni arrecati dal quadrupede perché "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Tolleranza zero pure se il legittimo proprietario interviene in seconda battuta per placare l'animale. Applicando questo principio, la Quarta sezione penale, sentenza 34765, ha accolto il ricorso della Procura di Catanzaro contro l'assoluzione accordata in appello al legittimo proprietario di un pitbull che portato a spasso dalla moglie aveva aggredito un bambino "costretto ad un lungo e delicato intervento chirurgico per ferite suturate con 40 punti". Se in primo grado il Tribunale di Crotone aveva condannato sia il proprietario del pitbull, Cosimo M., sia la moglie Domenica, che aveva fatto da accompagnatrice, per lesioni colpose, la Corte d'appello di Catanzaro, nel gennaio 2007, aveva condannato solo la donna assolvendo il marito per il fatto che era intervenuto in un secondo tempo, dopo che il cane aveva morso il bambino, richiamato dalle urla della moglie, bloccando l'animale e tamponando le ferite del ragazzino.

Contro tanta tolleranza si è opposta con successo in Cassazione la Procura di Catanzaro, lamentando la pari responsabilità del proprietario del cane che non avrebbe dovuto affidare l'animale ad una persona "non idonea a contenere le reazioni dell'animale". La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha sottolineato che "l'obbligo di controllo del cane incombeva di diritto sul suo proprietario, Cosimo M., e di fatto su chi per essere la persona dominante rispetto all'animale aveva anche di fatto l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare". In ogni caso, il padrone del pitbull, annotano ancora gli 'ermellini', doveva "verificare che l'uscita avvenisse con l'adozione delle prescritte cautele (museruola, guinzaglio), cautele che non furono adottate".

In definitiva, conclude la Cassazione rinviando il caso alla Corte d'appello di Catanzaro, Cosimo M. "non deve rispondere per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni".